IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di San Gimignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1987; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere parzialmente la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Gli articoli 3, 4 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di San Gimignano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, sono sostituiti con il seguente testo: Art. 3. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di buona esposizione, ubicati ad una altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare ed i cui terreni, di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle e argille sabbiose. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ammessa per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 110 q.li. Al limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Toscana con proprio decreto, su proposta delle organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino destinato all'uso della D.O.C. "Vernaccia di San Gimignano" non deve essere superiore al 70%. La parte eccedente tale resa non avra' diritto alla denominazione. Art. 4. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5. La vinificazione della 'Vernaccia di San Gimignano" deve effettuarsi in bianco, praticando, in particolare, accurate defecazioni e ripetute filtrazioni ai fini della stabilizzazione del prodotto. E' consentita la pratica dell'arricchimento da effettuarsi secondo le normative nazionali e comunitarie. Art. 5. - Il vino "Vernaccia di San Gimignano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con l'invecchiamento; odore: fine e penetrante, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con caratteristico retrogusto amarognolo; zucchero residuo: massimo 3 per mille; gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi previsti per l'acidita' totale e per l'estratto secco netto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1987 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988 Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 278