IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  3  marzo  1966  con  il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Vernaccia  di  San  Gimignano"  ed  e'  stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 24 aprile 1987;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere parzialmente la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Gli  articoli  3,  4  e  5  del  disciplinare  di  produzione della
denominazione di origine  controllata  del  vino  "Vernaccia  di  San
Gimignano",  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 3
marzo 1966, sono sostituiti con il seguente testo:
  Art.  3.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati alla produzione  del  vino  "Vernaccia  di  San  Gimignano"
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
  Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
di buona esposizione, ubicati ad una altitudine non superiore ai  500
metri  sul  livello del mare ed i cui terreni, di origine pliocenica,
siano costituiti da sabbie gialle e argille sabbiose.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli  atti  a  conservare  le  specifiche
caratteristiche dell'uva e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  produzione  massima  di  uva  ammessa  per  ettaro  di  coltura
specializzata non deve essere superiore ai 110 q.li.
  Al  limite,  anche  in  annate  eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  La   regione   Toscana  con  proprio  decreto,  su  proposta  delle
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di  produzione o di
utilizzazione di uva  per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  nel
presente  disciplinare  dandone  immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed  al  comitato  nazionale  per  la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
  La  resa  massima  dell'uva  in vino destinato all'uso della D.O.C.
"Vernaccia di San Gimignano" non deve essere  superiore  al  70%.  La
parte eccedente tale resa non avra' diritto alla denominazione.
  Art.  4.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.
  Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.
  La   vinificazione   della   'Vernaccia   di  San  Gimignano"  deve
effettuarsi  in  bianco,   praticando,   in   particolare,   accurate
defecazioni  e ripetute filtrazioni ai fini della stabilizzazione del
prodotto.
  E'  consentita la pratica dell'arricchimento da effettuarsi secondo
le normative nazionali e comunitarie.
  Art.  5.  -  Il  vino  "Vernaccia  di San Gimignano" all'atto della
immissione al consumo deve rispondere alle seguenti  caratteristiche:
   colore:   giallo   paglierino   tenue   tendente   al  dorato  con
l'invecchiamento;
   odore: fine e penetrante, caratteristico;
   sapore:   asciutto,   armonico,   con   caratteristico  retrogusto
amarognolo;
   zucchero residuo: massimo 3 per mille;
   gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  E'  in  facolta'  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi  previsti   per
l'acidita' totale e per l'estratto secco netto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 18 novembre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 278